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Legge antiriciclaggio - Archivio unico

 

Per operatori non finanziari.
Camera di Commercio Arezzo, 14-6-2006
Prof. Razzante, Docente Università di Macerata e Scuola Guardia di Finanza
Avv. ZAMA, esperto in legislazione Privacy
Dott. Pacini, UIC – Roma
Capitano Francesco Salvo, Polizia Tributaria


Obiettivo della legge.

Colpire la criminalità organizzata identificando il denaro “lavato” che viene utilizzato per alimentare le attività criminose;

Il denaro viene spesso “lavato” anche con attività regolari ed ufficiali “in perdita”;

Attività commerciali e finanziarie in perdita danneggiano gli operatori “corretti” e modificano gli equilibri dei mercati.

 

Gli enti predisposti al controllo potrebbe richiedere all’azienda i dati relativi ai movimenti di denaro di un certo operatore economico con il quale hanno lavorato, questi dati devono essere subito disponibili, la domanda potrebbe essere del tipo:”questo operatore, in questo determinato periodo di tempo, che operazioni a fatto con voi? Quante? Di che importo esattamente?

 Che cosa viene controllato dalla Guardia di Finanza:

-         se è stata fatta l’identificazione del cliente e la sua registrazione nell’archivio unico

-         se è stato istituito l’archivio unico (informatico o cartaceo)

o        l’archivio unico potrebbe anche non avere registrazione di pagamenti se non si è mai movimentato somme superiori ai 12500 euro

 Cosa deve fare una impresa per aiutare le autorità nella individuazioni di tali organizzazioni criminali:

-         tenere un censimento di talune operazioni con movimento di denaro superiore ai 12.500,00 euro;

-         le operazioni con movimento di denaro da tracciare devono da riguardare solo quello che riguardano gli oggetti preziosi;

-         identificare il cliente e registrarne i dati

-         i dati da richiedere e registrare dipendono dalla tipologia di cliente

-         se persona fisica:

o        estremi del documento (carta identità, passaporto, patente guida, ecc.)

o        nessuna identificazione se il cliente appartiene alle categorie inserite nel controllo antiriciclaggio (un orafo che vende ad un altro orafo o gioielliere non deve richiedere nessun dato aggiuntivo oltre quelli che ha già per il normale svolgimento del lavoro)

-         se persona giuridica

o        nessuna identificazione se il cliente appartiene alle categorie inserite nel controllo antiriciclaggio

o        una visura camerale (raccolta dati diretta) se il cliente appartiene a categoria diversa da quelle inserite nel controllo antiriciclaggio

-         se operatore estero:

o        dati documento oppure visura

o        richiedere alla banca con la quale lavora un documento che certifichi l’esistenza di tale operatore (raccolta dati di tipo collaborativo, anche solo descrittivi)

o        assegnare al cliente un codice (es.: il codice cliente del gestionale) e chiedergli di inserirlo come descrizione aggiuntiva in tutti i bonifici/pagamenti che egli (o chi per lui) effettua per il saldo delle fatture emesse (identificazione tramite bonifico bancario)

-         non è detto che sia facile raccogliere i dati identificativi degli operatori esteri anche se lavorano con noi

-         se non si riesce a raccogliere ulteriori dati oltre quelli strettamente necessari al lavoro, perché il cliente non ce li fornisce, perché la sua banca non ce li manda, perché il codice che gli abbiamo assegnato sistematicamente non viene inserito sui pagamenti, sia il Prof. Razzante sia il Capitano Salvo hanno confermato che NON SI COMMETTE alcun reato e non si rischia niente

Per le sanzioni penali e civili vale la cosiddetta “inversione di prova” e dunque, se si dimostra che abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare, siamo nella piena regola.

Che cosa si deve registrare:

-         devono essere registrati i movimenti di denaro, i pagamenti dunque

-         quando i movimenti di denaro superano i 12500 euro oppure la somma dei movimenti di denaro avvenuti in momenti differenti ma riconducibili ad una fattura di importo superiore ai 12500 euro, questi devono essere registrati sull’archivio unico insieme anche alla fattura (che rappresenta il “contratto” per il quale si riscuotono i soldi)

-         Le sole fatture superiori ai 12500 euro non vanno registrare sull’archivio unico fino a quando non si è ricevuto, anche a rate, il pagamento di almeno 12500 euro

-         Vanno registrati anche i pagamenti fatti a fornitori, le regole sono uguali a quelle dei clienti

IMPORTANTE: Il conto lavorazione non deve essere registrato (il Sig. PACINI di UIC ha precisato questo fatto)

Devono essere tracciate solo le movimentazioni di denaro relative all’oro ed agli oggetti preziosi.

Antiriciclaggio e Privacy - importante.

L’archivio unico deve essere assolutamente chiuso da password, protetto da accessi esterni, deve avere le copie di sicurezza, può accedere all’archivio unico solo ed esclusivamente le (o la) persone autorizzate. L’azienda deve indicare un responsabile anche per l’Archivio Unico che, ovviamente, può essere la stessa persona responsabile del trattamento dei dati sulla privacy.

Sul documento “Informativa sulla Privacy” che consegnate ai vs. clienti deve essere inserita anche la seguente dicitura:

il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio ”.

La segnalazione di operazioni sospette.

Per la segnalazione non c’e’ alcuna soglia di riferimento e dunque possono essere segnalate anche movimentazioni di denaro inferiore ai 12500 euro qualora si ritenga giusto e necessario farlo.

I consulenti interventi invitano gli operatori a segnalare anche eventuali operazioni non concluse qualora si ritenga che possa essere di aiuto alle autorità.

Sotto il profilo sanzionatorio, va segnalato che per le violazioni degli obblighi in materia di antiriciclaggio sono applicabili le sanzioni di seguito riportate.

 

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE

IMPORTO DELLA SANZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Violazione dell’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni in materia di antiriciclaggio.

Sanzione pecuniaria amministrativa dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione non comunicata.

D.Lgs. 20 febbraio 2004, 56, art. 7, commi 1 e 2.

Mancata identificazione dei clienti.

Sanzione pecuniaria amministrativa da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in Legge 6 febbraio 1980, n. 15, art. 13, comma 7.

Omessa o tardiva registrazione delle informazioni relative al cliente e alla prestazione professionale.

Sanzione pecuniaria amministrativa da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro.

D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in Legge 6 febbraio 1980, n. 15, art. 13, comma 7.

Omessa istituzione dell’archivio unico.

Sanzione penale dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell’ammenda da un minimo di 5.164,00 euro fino ad un massimo di 25.822,00 euro.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 5, comma 4.

Omessa segnalazione all’UIC di operazioni sospette.

Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 50% del valore dell’operazione, salvo che il fatto costituisca reato.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 5, comma 5.

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione segnalata.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro, salvo che il fatto costituisce reato.

D.Lgs. 20 febbraio 2004, 56, art. 7, comma 5.

Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Ufficio Italiano Cambi nell’ambito dell’attività di analisi ed approfondimento.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro

D.Lgs. 20 febbraio 2004, 56, art. 7, comma 4.

Violazione del divieto di dare comunicazione di segnalazioni di operazioni sospette, al di fuori dei casi previsti.

Sanzione penale dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno o dell’ammenda da un minimo di 5.164,00 euro fino ad un massimo di 51.645,00 euro.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991, n. 197, art. 5, comma 6.

 

Le categorie coinvolte.

e) commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;

f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza della comunicazione all’UIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;

i) gestione di case da gioco, in presenza dell’autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonché del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

l) fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

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