Legge
antiriciclaggio
Per
operatori non finanziari.
Camera di
Commercio Arezzo, 14-6-2006
Prof. Razzante,
Docente Università di Macerata e Scuola Guardia di Finanza
Avv.
ZAMA, esperto in legislazione Privacy
Dott. Pacini,
UIC – Roma
Capitano
Francesco Salvo, Polizia Tributaria
Obiettivo
della legge.
Colpire
la criminalità organizzata identificando il denaro “lavato” che viene
utilizzato per alimentare le attività criminose;
Il denaro
viene spesso “lavato” anche con attività regolari ed ufficiali “in perdita”;
Attività
commerciali e finanziarie in perdita danneggiano gli operatori “corretti” e
modificano gli equilibri dei mercati.
Gli enti
predisposti al controllo potrebbe richiedere all’azienda i dati relativi ai
movimenti di denaro di un certo operatore economico con il quale hanno
lavorato, questi dati devono essere subito disponibili, la domanda potrebbe
essere del tipo:”questo operatore, in questo determinato periodo di tempo, che
operazioni a fatto con voi? Quante? Di che importo esattamente?
Che cosa viene
controllato dalla Guardia di Finanza:
-
se è stata
fatta l’identificazione del cliente e la sua registrazione nell’archivio unico
-
se è stato
istituito l’archivio unico (informatico o cartaceo)
o
l’archivio
unico potrebbe anche non avere registrazione di pagamenti se non si è mai
movimentato somme superiori ai 12500 euro
Cosa deve
fare una impresa per aiutare le autorità nella individuazioni di tali
organizzazioni criminali:
-
tenere un
censimento di talune operazioni con movimento di denaro superiore ai 12.500,00
euro;
-
le operazioni
con movimento di denaro da tracciare devono da riguardare solo quello che
riguardano gli oggetti preziosi;
-
identificare
il cliente e registrarne i dati
-
i dati da
richiedere e registrare dipendono dalla tipologia di cliente
-
se persona
fisica:
o
estremi del
documento (carta identità, passaporto, patente guida, ecc.)
o
nessuna
identificazione se il cliente appartiene alle categorie inserite nel controllo
antiriciclaggio (un orafo che vende ad un altro orafo o gioielliere non deve richiedere
nessun dato aggiuntivo oltre quelli che ha già per il normale svolgimento del
lavoro)
-
se persona
giuridica
o
nessuna
identificazione se il cliente appartiene alle categorie inserite nel controllo
antiriciclaggio
o
una visura
camerale (raccolta dati diretta) se il cliente appartiene a categoria diversa
da quelle inserite nel controllo antiriciclaggio
-
se operatore
estero:
o
dati documento
oppure visura
o
richiedere
alla banca con la quale lavora un documento che certifichi l’esistenza di tale
operatore (raccolta dati di tipo collaborativo, anche solo descrittivi)
o
assegnare al
cliente un codice (es.: il codice cliente del gestionale) e chiedergli di
inserirlo come descrizione aggiuntiva in tutti i bonifici/pagamenti che egli (o
chi per lui) effettua per il saldo delle fatture emesse (identificazione
tramite bonifico bancario)
-
non è detto
che sia facile raccogliere i dati identificativi degli operatori esteri anche
se lavorano con noi
-
se non si
riesce a raccogliere ulteriori dati oltre quelli strettamente necessari al
lavoro, perché il cliente non ce li fornisce, perché la sua banca non ce li
manda, perché il codice che gli abbiamo assegnato sistematicamente non viene
inserito sui pagamenti, sia il Prof. Razzante sia il Capitano Salvo hanno
confermato che NON SI COMMETTE alcun reato e non si rischia niente
Per le
sanzioni penali e civili vale la cosiddetta “inversione di prova” e dunque, se
si dimostra che abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare, siamo nella piena
regola.
Che cosa
si deve registrare:
-
devono essere
registrati i movimenti di denaro, i pagamenti dunque
-
quando i
movimenti di denaro superano i 12500 euro oppure la somma dei movimenti di
denaro avvenuti in momenti differenti ma riconducibili ad una fattura di
importo superiore ai 12500 euro, questi devono essere registrati sull’archivio
unico insieme anche alla fattura (che rappresenta il “contratto” per il quale
si riscuotono i soldi)
-
Le sole
fatture superiori ai 12500 euro non vanno registrare sull’archivio unico fino a
quando non si è ricevuto, anche a rate, il pagamento di almeno 12500 euro
-
Vanno
registrati anche i pagamenti fatti a fornitori, le regole sono uguali a quelle
dei clienti
IMPORTANTE:
Il conto lavorazione non deve essere registrato (il Sig. PACINI di UIC ha
precisato questo fatto)
Devono
essere tracciate solo le movimentazioni di denaro relative all’oro ed agli oggetti
preziosi.
Antiriciclaggio
e Privacy - importante.
L’archivio
unico deve essere assolutamente chiuso da password, protetto da accessi
esterni, deve avere le copie di sicurezza, può accedere all’archivio unico solo
ed esclusivamente le (o la) persone autorizzate. L’azienda deve indicare un
responsabile anche per l’Archivio Unico che, ovviamente, può essere la stessa
persona responsabile del trattamento dei dati sulla privacy.
Sul
documento “Informativa sulla Privacy” che consegnate ai vs. clienti deve essere
inserita anche la seguente dicitura:
“ il
trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in
materia di antiriciclaggio”.
La
segnalazione di operazioni sospette.
Per la
segnalazione non c’e’ alcuna soglia di riferimento e dunque possono essere
segnalate anche movimentazioni di denaro inferiore ai 12500 euro qualora si
ritenga giusto e necessario farlo.
I
consulenti interventi invitano gli operatori a segnalare anche eventuali
operazioni non concluse qualora si ritenga che possa essere di aiuto alle
autorità.
Sotto il profilo sanzionatorio, va segnalato
che per le violazioni degli obblighi in materia di antiriciclaggio sono
applicabili le sanzioni di seguito riportate.
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TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE
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IMPORTO DELLA SANZIONE
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Violazione dell’obbligo di comunicazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni in materia di antiriciclaggio.
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Sanzione pecuniaria amministrativa dal 3% al 30% dell’importo
dell’operazione non comunicata.
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D.Lgs. 20 febbraio 2004, 56, art. 7, commi 1 e 2.
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Mancata identificazione dei clienti.
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Sanzione pecuniaria amministrativa da 2.582,00 euro a 12.911,00
euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in Legge 6 febbraio
1980, n. 15, art. 13, comma 7.
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Omessa o tardiva registrazione delle informazioni relative al
cliente e alla prestazione professionale.
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Sanzione pecuniaria amministrativa da 2.582,00 euro a 12.911,00
euro.
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D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in Legge 6 febbraio
1980, n. 15, art. 13, comma 7.
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Omessa istituzione dell’archivio unico.
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Sanzione penale dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell’ammenda
da un minimo di 5.164,00 euro fino ad un massimo di 25.822,00 euro.
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D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991,
n. 197, art. 5, comma 4.
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Omessa segnalazione all’UIC di operazioni sospette.
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Sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 50% del valore
dell’operazione, salvo che il fatto costituisca reato.
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D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991,
n. 197, art. 5, comma 5.
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Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione
segnalata.
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro, salvo che il fatto
costituisce reato.
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D.Lgs. 20 febbraio 2004, 56, art. 7, comma 5.
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Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Ufficio
Italiano Cambi nell’ambito dell’attività di analisi ed approfondimento.
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro
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D.Lgs. 20 febbraio 2004, 56, art. 7, comma 4.
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Violazione del divieto di dare comunicazione di segnalazioni di operazioni
sospette, al di fuori dei casi previsti.
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Sanzione penale dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno o dell’ammenda
da un minimo di 5.164,00 euro fino ad un massimo di 51.645,00 euro.
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D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in Legge 5 luglio 1991,
n. 197, art. 5, comma 6.
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Le
categorie coinvolte.
….
e) commercio di cose antiche, in presenza della dichiarazione
preventiva di cui all'art. 126
del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza
della licenza di cui all'art. 115 del
T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di
oro per finalità industriali o di
investimento, in presenza della comunicazione all’UIC ai
sensi dell'art. 1 della legge 17
gennaio 2000, n. 7;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione di
oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui
all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, in presenza
dell’autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore
nonché del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30;
l) fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese
artigiane, in possesso dell’iscrizione
nel registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione tenuto dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Lo staff INFOITALIA.